Diritto civile

Tribunale di Lecce G.E. ordinaza del 15.11.2018 e del 11.01.2019- la portata dell’onere probatorio in capo rispettivamente al creditore procedente ed al terzo pignorato- la prova della data certa ex art. 2704 c.c. opponibile ai terzi

Il Tribunale di Lecce sezione commerciale - Giudice della Esecuzione con ordinanza del 15.11.2018, in sede di giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. nella esecuzione presso terzi e successiva pronuncia del 11.01.2019, in sede di fase sommaria della opposizione ex art. 617 c.p.c., ribadisce la portata dell’onere probatorio in capo rispettivamente al creditore procedente ed al terzo pignorato, accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Pizzolante elaborate attorno alla prova della data certa ex art. 2704 c.c. della documentazione contabile opponibile ai terzi


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Commento allasentenza del Tribunale di Lecce 1606 del 24/03/2015, pubblicata il 25/03/2015

Nel caso di reciproco inadempimento, rileva la maggiore gravita dell’uno o dell’altro a giustificare il recesso ex art. 1385 del codice civile; il certificato di agibilità del cespite immobiliare con destinazione residenziale promesso in vendita è “essenziale, ai fini del legittimo godimento e della commerciabilità del bene”

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Commento alla sentenza del Tribunale di Lecce Sezione Distaccata di Nardò, sentenza parziale, n. 3319/2013 del 28/10/2013 - GOT. Avv. A. De Lorenzi

La legittimazione passiva della Azienda Sanitaria Locale nel giudizio di risarcimento del danno da morte conseguente a prestazioni del servizio di guardia medica.

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commento alla sentenza del 06.06.2019, n. 1929/2019, Tribunale di Lecce

La prescrizione del diritto alla risoluzione del contratto per mancato adempimento dell’obbligo di cancellare l’ipoteca nella compravendita immobiliare.

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Commento alla sentenza del Tribunale di Lecce, n. 1163/2016 del 04.03.2016"

Obblighi restitutori tra i genitori dei nubendi nel caso di mancato matrimonio ed in assenza di formale promessa; il contemperamento del principio del “quindquid inaedificatur solo cediti” con il divieto di ingiustificato arricchimento di cui all’art. 936 del c.c.



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