TAR LECCE SENTENZA 1111/2008 : Il Tribunale amministrativo ritiene che, nel caso di specie, l'intervento edilizio a cui si riferisce la domanda di sanatoria avanzata dal comodatario, pur se ascrivibile al genus degli atti che eccedono la ordinaria amministrazione non presupponne il consenso unanime dei comproprietari, essendo invece sufficiente il consenso dei due terzi dei partecipanti alla comunione, calcolata in base alle quote di ciascuno di essi (e nel caso di specie il consenso è stato prestato da oltre i due terzi dei comproprietari)...Pertanto ,
la richiesta di permesso di costruire in santoria si deve considerare equiparata alle innovazioni dirette a migliorare il bene e/o a renderne più comodo o redditizio il godimento (art. 1108 c.c.), dal che discende la sufficienza del consenso di due terzi dei comproprietari
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